In primo piano.
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Il professionista antincendio: ruolo e responsabilità
Il professionista antincendio: ruolo e responsabilità
Il professionista antincendio ha un ruolo tecnico, deve possedere specifiche competenze antincendio ed assumere la responsabilità delle valutazioni relative al rischio incendio, deve possedere una laurea in Ingegneria o Architettura, anche triennale, o il Diploma in materie scientifiche ed essere iscritto ad un albo professionale. L’articolo 1 del Decreto del 7 agosto 2012, stabilisce che il professionista antincendio è il “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 139 del 2006.”
Si tratta di una figura che deve aver partecipato ai corsi di formazione specifici e deve aver superato l’esame finale ai sensi del D. Lgs. 139 del 2006, a seguito del quale può essere iscritto in un elenco speciale redatto dal Ministero degli Interni e può quindi firmare la specifica documentazione sulla sicurezza antincendio.
Ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 n.15, poi modificato dal Decreto 7/6/2016, che ne ha riformulato il comma 1 dell’art. 7, il professionista antincendio, per mantenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno, ogni cinque anni deve effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per una durata complessiva di almeno quaranta ore. In caso contrario la sua iscrizione viene sospesa fino all’avvenuto adempimento dell’obbligo. I programmi dei corsi e dei seminari vengono stabiliti dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, sentiti i Consigli nazionali delle professioni. Può firmare tutte le certificazioni che accompagnano la SCIA, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 139 del 2006, comma 4. Il D.M. 07/08/2012 stabilisce che può predisporre pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
Il professionista antincendio ha la responsabilità civile e penale nella predisposizione delle certificazioni che accompagnano la SCIA ed in caso di omissione o falsità è perseguibile anche nel caso in cui tali violazioni non abbiano prodotto danni a beni o persone.

Il professionista antincendio ha un ruolo tecnico, deve possedere specifiche competenze antincendio ed assumere la responsabilità delle valutazioni relative al rischio incendio, deve possedere una laurea in Ingegneria o Architettura, anche triennale, o il Diploma in materie scientifiche ed essere iscritto ad un albo professionale. L’articolo 1 del Decreto del 7 agosto 2012, stabilisce che il professionista antincendio è il “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 139 del 2006.”
Si tratta di una figura che deve aver partecipato ai corsi di formazione specifici e deve aver superato l’esame finale ai sensi del D. Lgs. 139 del 2006, a seguito del quale può essere iscritto in un elenco speciale redatto dal Ministero degli Interni e può quindi firmare la specifica documentazione sulla sicurezza antincendio.
Ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 n.15, poi modificato dal Decreto 7/6/2016, che ne ha riformulato il comma 1 dell’art. 7, il professionista antincendio, per mantenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno, ogni cinque anni deve effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per una durata complessiva di almeno quaranta ore. In caso contrario la sua iscrizione viene sospesa fino all’avvenuto adempimento dell’obbligo. I programmi dei corsi e dei seminari vengono stabiliti dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, sentiti i Consigli nazionali delle professioni. Può firmare tutte le certificazioni che accompagnano la SCIA, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 139 del 2006, comma 4. Il D.M. 07/08/2012 stabilisce che può predisporre pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
Il professionista antincendio ha la responsabilità civile e penale nella predisposizione delle certificazioni che accompagnano la SCIA ed in caso di omissione o falsità è perseguibile anche nel caso in cui tali violazioni non abbiano prodotto danni a beni o persone.