In primo piano.

In primo piano.

Il registro dei controlli periodici: Da obbligo a opportunità

Il registro dei controlli periodici: Da obbligo a opportunità

Se sei un imprenditore o un R.S.P.P. avrai almeno una volta incontrato il famigerato “Registro Antincendio”. E se lo hai incontrato, o per meglio dire “se te ne hanno parlato”, quasi sicuramente saranno nate diatribe tra ciò che è di tua competenza e ciò che è di competenza del Tecnico Manutentore Antincendio.

Sperando di fornire un supporto concreto su questo argomento ingarbugliato e spinoso oggi analizzeremo la storia del Registro e le opportunità che una corretta gestione dello stesso può metterti a disposizione.

Istituito con il DPR 37 del 12 gennaio 1998, il registro dei controlli periodici (noto anche come “registro antincendio”) è lo strumento che permette alle aziende di avere un quadro sempre aggiornato sull’efficacia dei vari presidi antincendio presenti (estintori, impianti, ecc.). Il DPR 151/2011, che ha abrogato il DPR 37/98, stabilisce, all’art. 6, che i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, la formazione e l’informazione al personale addetto devono essere annotati nell’apposito registro, a cura dei responsabili dell’attività (il Datore di Lavoro o un suo delegato per intenderci n.d.r.), che deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza dei Comandi Provinciali.

È utile ricordare come le attività che hanno l’obbligo della tenuta del registro non sono solo quelle soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, individuate nell’allegato I del DPR 151/11, ma tutte le aziende dotate anche solo di minime attrezzature antincendio (ad esempio, solo gli estintori) in cui sia presente almeno un lavoratore dipendente.

Il registro, da intendersi quale strumento attivo finalizzato a monitorare lo stato di salute dei sistemi antincendio, in linea con le più recenti misure previste anche dal Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 e ss.mm.ii) in tema di Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA), deve riportare le informazioni inerenti alle seguenti attività:

  • manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e impianti;
  • controlli periodici volti a verificare la corretta funzionalità di attrezzature e impianti;
  • ispezioni, controlli visivi e attività di sorveglianza, per la verifica di accessibilità e integrità degli impianti e delle attrezzature;
  • modalità di informazione ai lavoratori sulle potenziali situazioni di rischio e sulle rispettive misure di prevenzione e protezione; tale attività può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, dai suoi delegati o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • modalità di erogazione dei corsi di formazione antincendio al personale dipendente.

Per riassumere, il registro dei Controlli (c.d. Registro Antincendio) deve:

  1. essere presente in tutte le attività, anche quelle non soggette a controllo dei Vigili del Fuoco;
  2. essere realizzato e gestito dal Datore di Lavoro o da un suo delegato (es. R.S.P.P);
  3. riportare, oltre alle risultanze di informazione, formazione, ispezioni e sorveglianza, l’esito delle manutenzioni svolte dal Tecnico Manutentore Antincendio dell’azienda incaricata.

SEKURITALIA da più di 15 anni aiuta e supporta i propri clienti nella gestione di questa documentazione anche tramite l’utilizzo di strumenti digitali semplici da utilizzare e sempre disponibili.

Se vuoi ricevere un nostro supporto gratuito per comprendere meglio l’attuale gestione del Registro dei Controlli nella tua azienda o se vuoi analizzare le opportunità che una gestione digitalizzata dello stesso può metterti a disposizione, non esitare a contrattarci tramite l’apposito form presente sul sito o telefonicamente.

Infine, se questa è la prima volta che leggi un articolo del nostro blog naviga nel nostro sito per scoprire gli argomenti già trattati e seguici su Linkedin, Facebook o Instagram per essere sempre aggiornato.

Ricorda, SEKURITALIA… e sei in buon e mani.

Se sei un imprenditore o un R.S.P.P. avrai almeno una volta incontrato il famigerato “Registro Antincendio”. E se lo hai incontrato, o per meglio dire “se te ne hanno parlato”, quasi sicuramente saranno nate diatribe tra ciò che è di tua competenza e ciò che è di competenza del Tecnico Manutentore Antincendio.

Sperando di fornire un supporto concreto su questo argomento ingarbugliato e spinoso oggi analizzeremo la storia del Registro e le opportunità che una corretta gestione dello stesso può metterti a disposizione.

Istituito con il DPR 37 del 12 gennaio 1998, il registro dei controlli periodici (noto anche come “registro antincendio”) è lo strumento che permette alle aziende di avere un quadro sempre aggiornato sull’efficacia dei vari presidi antincendio presenti (estintori, impianti, ecc.). Il DPR 151/2011, che ha abrogato il DPR 37/98, stabilisce, all’art. 6, che i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, la formazione e l’informazione al personale addetto devono essere annotati nell’apposito registro, a cura dei responsabili dell’attività (il Datore di Lavoro o un suo delegato per intenderci n.d.r.), che deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza dei Comandi Provinciali.

È utile ricordare come le attività che hanno l’obbligo della tenuta del registro non sono solo quelle soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, individuate nell’allegato I del DPR 151/11, ma tutte le aziende dotate anche solo di minime attrezzature antincendio (ad esempio, solo gli estintori) in cui sia presente almeno un lavoratore dipendente.

Il registro, da intendersi quale strumento attivo finalizzato a monitorare lo stato di salute dei sistemi antincendio, in linea con le più recenti misure previste anche dal Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 e ss.mm.ii) in tema di Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA), deve riportare le informazioni inerenti alle seguenti attività:

  • manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e impianti;
  • controlli periodici volti a verificare la corretta funzionalità di attrezzature e impianti;
  • ispezioni, controlli visivi e attività di sorveglianza, per la verifica di accessibilità e integrità degli impianti e delle attrezzature;
  • modalità di informazione ai lavoratori sulle potenziali situazioni di rischio e sulle rispettive misure di prevenzione e protezione; tale attività può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, dai suoi delegati o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • modalità di erogazione dei corsi di formazione antincendio al personale dipendente.

Per riassumere, il registro dei Controlli (c.d. Registro Antincendio) deve:

  1. essere presente in tutte le attività, anche quelle non soggette a controllo dei Vigili del Fuoco;
  2. essere realizzato e gestito dal Datore di Lavoro o da un suo delegato (es. R.S.P.P);
  3. riportare, oltre alle risultanze di informazione, formazione, ispezioni e sorveglianza, l’esito delle manutenzioni svolte dal Tecnico Manutentore Antincendio dell’azienda incaricata.

SEKURITALIA da più di 15 anni aiuta e supporta i propri clienti nella gestione di questa documentazione anche tramite l’utilizzo di strumenti digitali semplici da utilizzare e sempre disponibili.

Se vuoi ricevere un nostro supporto gratuito per comprendere meglio l’attuale gestione del Registro dei Controlli nella tua azienda o se vuoi analizzare le opportunità che una gestione digitalizzata dello stesso può metterti a disposizione, non esitare a contrattarci tramite l’apposito form presente sul sito o telefonicamente.

Infine, se questa è la prima volta che leggi un articolo del nostro blog naviga nel nostro sito per scoprire gli argomenti già trattati e seguici su Linkedin, Facebook o Instagram per essere sempre aggiornato.

Ricorda, SEKURITALIA… e sei in buon e mani.

TI CONTATTIAMO NOI.

Hai bisogno di informazioni su sicurezza o antincendio?
Lascia i tuoi dati ti contattiamo noi.