In primo piano.
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La paura corre sulle facciate “l’incendio del grattacielo di via degli antonini a milano”
La paura corre sulle facciate “l’incendio del grattacielo di via degli antonini a milano”
L’incendio del grattacielo di Via degli Antonini a Milano ha riportato le nostre menti a Londra… era il 2017 quando nel rogo delle Grenfell Tower morirono 72 persone.
Siamo ancora in attesa dell’esito definitivo delle indagini, ma al momento sembra che l’elemento in facciata si sia comportato bene, mentre l’elemento di finitura lasciava una camera d’aria fra il cappotto e la parete esterna del fabbricato costruita con dei pannelli di alluminio, che contenevano qualcosa di combustibile, esattamente come nelle Grenfell Tower.
Non c’era compartimentazione: c’era una sorta di “pelle esterna” edificata su un telaio che ha preso fuoco, trasmettendolo poi dalla finestra verso l’interno.
Il Codice di prevenzione incendi, riferimento normativo obbligatorio dal 2019, pone un’attenzione particolare ai rivestimenti dal punto di vista del comportamento al fuoco e sull’argomento rimanda anche ai contenuti della guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”.
La linea guida del 2013 ha rappresentato un utile riferimento, a carattere volontario, per la progettazione antincendio prevedendo, per ogni tipo di facciata (semplice, a doppia parete, ventilata ecc.), i requisiti antincendio necessari per limitare la propagazione dell’incendio ed evitare le cadute di parti del rivestimento.
Dalla guida sulle facciate i requisiti progettuali sono stati ulteriormente sviluppati con l’elaborazione della nuova regola tecnica verticale sulle chiusure d’ambito approvata nell’ultimo CCTS e di prossima emanazione. Gli edifici residenziali tra i 12 e i 24 metri non sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011, ma questo non significa che non esistano le responsabilità di progettisti, costruttori e amministratori nell’effettuare le corrette manutenzioni antincendio, né che in caso di mancato riferimento ai materiali, il costruttore non si debba preoccupare del loro comportamento al fuoco.
Di certo bisogna incentivare l’innovazione tecnologica nella progettazione, utilizzare solo materiali certificati e di qualità la cui filiera sia tracciabile dall’inizio del progetto alla sua consegna ed in cui sia sempre possibile identificare obblighi e responsabilità, favorendo nello stesso tempo l’assunzione di personale formato e qualificato.

L’incendio del grattacielo di Via degli Antonini a Milano ha riportato le nostre menti a Londra… era il 2017 quando nel rogo delle Grenfell Tower morirono 72 persone.
Siamo ancora in attesa dell’esito definitivo delle indagini, ma al momento sembra che l’elemento in facciata si sia comportato bene, mentre l’elemento di finitura lasciava una camera d’aria fra il cappotto e la parete esterna del fabbricato costruita con dei pannelli di alluminio, che contenevano qualcosa di combustibile, esattamente come nelle Grenfell Tower.
Non c’era compartimentazione: c’era una sorta di “pelle esterna” edificata su un telaio che ha preso fuoco, trasmettendolo poi dalla finestra verso l’interno.
Il Codice di prevenzione incendi, riferimento normativo obbligatorio dal 2019, pone un’attenzione particolare ai rivestimenti dal punto di vista del comportamento al fuoco e sull’argomento rimanda anche ai contenuti della guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”.
La linea guida del 2013 ha rappresentato un utile riferimento, a carattere volontario, per la progettazione antincendio prevedendo, per ogni tipo di facciata (semplice, a doppia parete, ventilata ecc.), i requisiti antincendio necessari per limitare la propagazione dell’incendio ed evitare le cadute di parti del rivestimento.
Dalla guida sulle facciate i requisiti progettuali sono stati ulteriormente sviluppati con l’elaborazione della nuova regola tecnica verticale sulle chiusure d’ambito approvata nell’ultimo CCTS e di prossima emanazione. Gli edifici residenziali tra i 12 e i 24 metri non sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011, ma questo non significa che non esistano le responsabilità di progettisti, costruttori e amministratori nell’effettuare le corrette manutenzioni antincendio, né che in caso di mancato riferimento ai materiali, il costruttore non si debba preoccupare del loro comportamento al fuoco.
Di certo bisogna incentivare l’innovazione tecnologica nella progettazione, utilizzare solo materiali certificati e di qualità la cui filiera sia tracciabile dall’inizio del progetto alla sua consegna ed in cui sia sempre possibile identificare obblighi e responsabilità, favorendo nello stesso tempo l’assunzione di personale formato e qualificato.