In primo piano.
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Normativa antincendio 2022 in condominio: cosa c’è da sapere
Normativa antincendio 2022 in condominio: cosa c’è da sapere
Per gli edifici di civile abitazione, quindi per i condomini, è in vigore la normativa antincendio prevista dal Decreto n. 30/2019 recante il titolo: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. Si applica sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli già esistenti, purché soggetti a lavori di adeguamento e ristrutturazione con una differenza rispetto alla data di entrata in vigore. Per gli edifici di nuova costruzione l’obbligo è scattato a maggio del 2021, mentre per gli edifici esistenti i tempi di adeguamento sono:
- entro maggio 2020 per l’adozione delle disposizioni antincendio e fuga in caso di propagazione delle fiamme;
- entro maggio 2021 per l’installazione di impianti di allarme manuali e vocali e per la realizzazione dei cappotti termici antincendio.
A giugno del 2022 è scaduto il termine per adeguarsi al Decreto del ministero dell’Interno, dopo le numerose proroghe dovute all’emergenza coronavirus. Da quel momento tutti i condomini di altezza pari o superiore a 24 metri dovranno dotarsi dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Come spiegheremo nel dettaglio, la normativa antincendio 2022 prevede misure differenziate per grado in base all’altezza del condominio. Più l’edificio è alto e più sono severi gli interventi richiesti per informare i condomini dei rischi e prevedere piani di evacuazione nel dettaglio:
- per gli edifici con altezza compresa tra 12 e 24 metri sono da individuare i comportamenti corretti sia in caso di emergenza che di prevenzione quotidiana. La normativa deve essere resa nota ai condomini mediante avvisi in bacheca (nelle parti dove sono ben visibili) o comunicazioni via email;
- per gli edifici da 24 fino a 54 metri è obbligatoria la pianificazione della fuga in caso di emergenza, da affiggere in bacheca e comunicare ai condomini. Inoltre è obbligatoria la valutazione del rischio di incendio da parte di ditte specializzate, da aggiornare in caso di modifiche strutturali all’edificio come lavori di isolamento termico e acustico delle facciate;
- per gli edifici tra i 54 e gli 80 metri, oltre agli adempimenti del livello precedente è obbligatorio installare impianti di segnalazione manuale e di allarme incendio di tipo ottico e acustico;
- per gli edifici che superano gli 80 metri sono obbligatorie tutte le misure previste per gli altri edifici in aggiunta ad altri adempimenti gestionali in caso di emergenza.
Cambiano anche le regole per l’installazione degli estintori nelle parti comuni del condominio gli estintori sono obbligatori (e non facoltativi, si badi bene) nelle parti comuni in alcuni casi specifici. Vuol dire che l’obbligo di estintori non vale per tutte le tipologie di condomino ma soltanto per quelli:
- la cui altezza supera i 24 metri;
- che dispongono di autorimesse, centrali termiche o depositi GPL.
Gli estintori in condominio, ove obbligatori, devono essere installati nei punti con maggiori criticità, facilmente raggiungibili in caso di incendio e in numero adeguato alle dimensioni dell’edificio.
Se posti negli spazi interni, gli estintori vanno posizionati nei corridoi e nelle scale di servizio, sempre nel rispetto della normativa di sicurezza.
Se l’Amministratore di condomino non si adegua alle direttive previste dal Decreto rischia le sanzioni civili e penali sancite nel D. Lgs. 758/98.

Per gli edifici di civile abitazione, quindi per i condomini, è in vigore la normativa antincendio prevista dal Decreto n. 30/2019 recante il titolo: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. Si applica sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli già esistenti, purché soggetti a lavori di adeguamento e ristrutturazione con una differenza rispetto alla data di entrata in vigore. Per gli edifici di nuova costruzione l’obbligo è scattato a maggio del 2021, mentre per gli edifici esistenti i tempi di adeguamento sono:
- entro maggio 2020 per l’adozione delle disposizioni antincendio e fuga in caso di propagazione delle fiamme;
- entro maggio 2021 per l’installazione di impianti di allarme manuali e vocali e per la realizzazione dei cappotti termici antincendio.
A giugno del 2022 è scaduto il termine per adeguarsi al Decreto del ministero dell’Interno, dopo le numerose proroghe dovute all’emergenza coronavirus. Da quel momento tutti i condomini di altezza pari o superiore a 24 metri dovranno dotarsi dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Come spiegheremo nel dettaglio, la normativa antincendio 2022 prevede misure differenziate per grado in base all’altezza del condominio. Più l’edificio è alto e più sono severi gli interventi richiesti per informare i condomini dei rischi e prevedere piani di evacuazione nel dettaglio:
- per gli edifici con altezza compresa tra 12 e 24 metri sono da individuare i comportamenti corretti sia in caso di emergenza che di prevenzione quotidiana. La normativa deve essere resa nota ai condomini mediante avvisi in bacheca (nelle parti dove sono ben visibili) o comunicazioni via email;
- per gli edifici da 24 fino a 54 metri è obbligatoria la pianificazione della fuga in caso di emergenza, da affiggere in bacheca e comunicare ai condomini. Inoltre è obbligatoria la valutazione del rischio di incendio da parte di ditte specializzate, da aggiornare in caso di modifiche strutturali all’edificio come lavori di isolamento termico e acustico delle facciate;
- per gli edifici tra i 54 e gli 80 metri, oltre agli adempimenti del livello precedente è obbligatorio installare impianti di segnalazione manuale e di allarme incendio di tipo ottico e acustico;
- per gli edifici che superano gli 80 metri sono obbligatorie tutte le misure previste per gli altri edifici in aggiunta ad altri adempimenti gestionali in caso di emergenza.
Cambiano anche le regole per l’installazione degli estintori nelle parti comuni del condominio gli estintori sono obbligatori (e non facoltativi, si badi bene) nelle parti comuni in alcuni casi specifici. Vuol dire che l’obbligo di estintori non vale per tutte le tipologie di condomino ma soltanto per quelli:
- la cui altezza supera i 24 metri;
- che dispongono di autorimesse, centrali termiche o depositi GPL.
Gli estintori in condominio, ove obbligatori, devono essere installati nei punti con maggiori criticità, facilmente raggiungibili in caso di incendio e in numero adeguato alle dimensioni dell’edificio.
Se posti negli spazi interni, gli estintori vanno posizionati nei corridoi e nelle scale di servizio, sempre nel rispetto della normativa di sicurezza.
Se l’Amministratore di condomino non si adegua alle direttive previste dal Decreto rischia le sanzioni civili e penali sancite nel D. Lgs. 758/98.