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Riunione periodica della sicurezza: Una vera opportunità, non solo un obbligo normativo

Riunione periodica della sicurezza: Una vera opportunità, non solo un obbligo normativo

La riunione periodica (art 35 del D. Lgs 81/08), troppo spesso, viene percepita come un atto burocratico di “secondaria importanza”, non intravedendo i risvolti che tale incontro determina, non solo ai fini di una corretta pianificazione e gestione dell’attività lavorativa in materia di salute e sicurezza aziendale, ma anche come prova documentale – eventualmente esigibile a terzi – del corretto e diligente operato.
 
Alla riunione periodica devono essere presenti, almeno, il datore di lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il medico competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
 
Alcuni punti che si ritiene debbano essere affrontati durante tale riunione ed opportunamente inseriti nel report finale, con la possibilità di annotare durante lo svolgimento dell’incontro osservazioni, spunti o inserti da parte di tutte le figure convocate, sono:
il documento di valutazione dei rischi;
l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
i codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
 
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
La riunione periodica (art 35 del D. Lgs 81/08), troppo spesso, viene percepita come un atto burocratico di “secondaria importanza”, non intravedendo i risvolti che tale incontro determina, non solo ai fini di una corretta pianificazione e gestione dell’attività lavorativa in materia di salute e sicurezza aziendale, ma anche come prova documentale – eventualmente esigibile a terzi – del corretto e diligente operato.
 
Alla riunione periodica devono essere presenti, almeno, il datore di lavoro o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il medico competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
 
Alcuni punti che si ritiene debbano essere affrontati durante tale riunione ed opportunamente inseriti nel report finale, con la possibilità di annotare durante lo svolgimento dell’incontro osservazioni, spunti o inserti da parte di tutte le figure convocate, sono:
il documento di valutazione dei rischi;
l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
i codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
 
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

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